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REGOLAMENTO INTERNO

DEL 2° CIRCOLO DIDATTICO STATALE

“C. Collodi”

 Scordia 

Il Consiglio di Circolo, ispirandosi ai principi sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia,

DELIBERA

l'approvazione del seguente REGOLAMENTO INTERNO mediante il quale vengono delineate le competenze dei vari organi collegiali del Circolo e vengono indicati i criteri generali inerenti all’organizzazione della vita e dell’attività della scuola, con specifico riferimento ad alcuni punti considerati  essenziali per una funzionale organizzazione del servizio  scolastico

art. 1      ORGANI COLLEGIALI

Organi Collegiali dell'Istituto sono:

a) I Consigli di interclasse/intersezione;

b) Il Collegio dei docenti;

c) Il Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti;

d) Il Consiglio di Circolo.

art. 2     CONVOCAZIONE

La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta con un preavviso non inferiore a 5 giorni, rispetto alla data delle riunioni.

La convocazione viene effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell’organo collegiale e/o mediante affissione all’albo di apposito avviso.

La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta .

Di ogni seduta dell’organo collegiale viene redatto processo verbale, steso in apposito registro, firmato dal Presidente e dal Segretario.

In caso di urgenza e/o necessità la convocazione o l'integrazione dell'O.d.G. può essere disposta, con avviso esposto all'albo, 24 ore prima della riunione.

art. 3     VERBALE DELLA SEDUTA

Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, steso su apposito registro, firmato dal Presidente e dal Segretario. Le dichiarazioni da inserire a verbale vengono presentate su foglio scritto che si allega al verbale divenendone parte integrante. In sede di approvazione del verbale non si può riaprire la discussione sugli argomenti che ne formano oggetto. Gli eventuali rilievi debbono limitarsi all'indicazione della conformità del verbale ai fatti avvenuti.

art. 4     PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'

Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse.

art. 5   SVOLGIMENTO COORDINATO DELLE ATTIVITA'

Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele.

art. 6   ELEZIONI CONTEMPORANEE DI ORGANI DI DURATA ANNUALE

Le elezioni, per il rinnovo dei consigli di interclasse/sezione, organi collegiali di durata annuale, hanno luogo entro il secondo mese dell’anno scolastico. Le stesse saranno precedute da almeno un’assemblea di classe.

art. 7   CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE/            INTERSEZIONE

Il Consiglio si riunisce, di regola, almeno una volta ogni due mesi. È convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri.

art. 8    PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELL’ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE/INTERSEZIONE

Le riunioni del consiglio di interclasse/intersezione devono essere programmate  tenendo conto della necessità di coordinarle con quelle degli altri organi collegiali.

art. 9   COLLEGIO DEI DOCENTI

Il collegio dei docenti, composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola, si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque almeno una volta ogni trimestre o quadrimestre.

Le riunioni del collegio hanno luogo durante l’orario di servizio in ore non coincidenti con l’orario di lezione.

Il Collegio dei docenti del Circolo si riunisce, di norma, in seduta unitaria.

Per deliberare su argomenti specifici si possono effettuare riunioni distinte per sezioni.

art. 10   COMITATO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Il comitato è eletto dal Collegio dei docenti. E’ convocato dal Dirigente Scolastico :

a) in periodi programmati per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell’art. 66 del D.P.R. 31/5/74 n. 417;

b) alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova e/o anno di formazione degli insegnanti;

c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

art. 11   CONSIGLIO DI CIRCOLO: FINALITÀ

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO è un organo di partecipazione alla gestione sociale della scuola al fine di contribuire a renderla "comunità educante" che interagisce con la più vasta comunità sociale e civile.

art. 12   COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO

Il Consiglio di Circolo del 2° Circolo Didattico di Scordia, avendo una popolazione scolastica superiore a 500 alunni, è costituito da n. 19 membri di cui:

· n. 8 Rappresentanti dei genitori (eletti dai genitori stessi);

· n. 8 Rappresentanti del personale docente della scuola dell’infanzia e della scuola primaria (eletti dai docenti);

· n. 2 Rappresentanti del personale non docente (eletti dalla categoria);

· n. 1 Dirigente Scolastico membro di diritto.

art. 13   NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO

I membri elettivi di cui all’art.22 del presente regolamento hanno ratificata la propria elezione in seno al Consiglio di Circolo con decreto di nomina del Provveditore agli Studi competente, a norma dell’art. 23 del D.P.R. 31/5/74 n. 416 o, su sua delega, dal Dirigente Scolastico.

art. 14   ORGANI DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO

Sono organi costituzionali del Consiglio di Circolo in ordine alle proprie competenze:

a) il Consiglio nella espressione dei suoi componenti;

b) il Presidente;

c) il vicepresidente;

d) il segretario;

e) la Giunta esecutiva.

art. 15   DURATA IN CARICA DEI MEMBRI

I membri componenti il Consiglio di Circolo e la Giunta durano in carica tre anni scolastici.

art. 16   SOSTITUZIONE E DECADENZA DEI MEMBRI

I membri del Consiglio di Circolo che nel triennio perdono i requisiti richiesti per appartenervi vengono sostituiti dai primi candidati non eletti delle rispettive liste.

I membri eletti, i quali non intervengono senza giustificati motivi a tre sedute consecutive del Consiglio, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 416. A tal fine, in caso di assenze, dovrà essere data tempestiva comunicazione al Presidente della Giunta che relazionerà al Consiglio stesso

art. 17   ESPERTI

Con deliberazione del Consiglio di Circolo possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio stesso, a titolo consultivo, specialisti ed educatori che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico - psicologici, pedagogici o di orientamento.

art. 18   PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO

In ottemperanza alla legge 11 ottobre 1977 n. 748 alle sedute del Consiglio di Circolo possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel rispettivo Consiglio e i membri dei consigli di circoscrizione di cui alla legge 8 aprile 1978 n. 278, tranne che siano in discussione argomenti su persone.     Le modalità di ammissione del pubblico, verranno stabilite in caso di necessità dal Consiglio stesso in relazione all’accertamento del titolo di elettore e della idoneità dei locali disponibili. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l’ordinato svolgimento dei lavori, o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica. Su delibera del Consiglio o su iniziativa del Presidente del Consiglio stesso, previo accordo con il Presidente della Giunta, possono essere invitati a partecipare alle riunioni rappresentanti della Provincia, del Comune, dei loro organi di decentramento democratico al fine di approfondire l’esame di problemi riguardanti la vita ed il funzionamento della scuola che interessino anche le comunità locali

art. 19   ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO

Fatte salve le competenze previste per il Collegio dei docenti e per il consiglio di interclasse/intersezione, il Consiglio di Circolo ha una competenza generale per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita della scuola; ha diritto d’iniziativa nelle materie di sua competenza ed in particolare in base all’art. 6 del D.P.R. n. 416, tenuto conto che l’esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l’anno solare:

DELIBERA

· il bilancio preventivo,

· il conto consuntivo;

DISPONE

in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del Circolo;

HA POTERE DELIBERANTE

su proposta della Giunta, sulle seguenti materie:

a) adozione del regolamento interno del Circolo;

b) acquisto, rinnovo, conservazione delle attrezzature tecnico - scientifiche, sussidi didattici ed audiovisivi, dotazioni librarie, materiale di consumo;

c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

d) criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche con particolare riguardo alle visite guidate, viaggi d’istruzione;

e) promozione di contatto con le altre scuole al fine di realizzare scambi d’informazione e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

f) partecipazione del Circolo ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

g) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dalla scuola;

INDICA

i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’adattamento dell’orario delle lezioni e dello svolgimento delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali;

ESPRIME PARERE

sull’andamento generale didattico e amministrativo del Circolo, sulle sperimentazioni che il Collegio dei Docenti gli propone su iniziativa dei docenti e dopo approvazione del Consiglio di interclasse/intersezione;

INVIA

Annualmente, entro il trenta ottobre, al Provveditore agli Studi ed al Consiglio scolastico provinciale una relazione sulle materie devolute alla sua competenza.

art. 20   CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO

La prima convocazione del Consiglio di Circolo è disposta dal Dirigente Scolastico in base alle norme contenute nell’art. 41 dell’O.M. III del 5/10/76.

Per le successive convocazioni il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio stesso.

Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione su richiesta del presidente della Giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

art. 21   PERIODICITÀ DELLE RIUNIONI

Il Consiglio, in via ordinaria, si riunisce all’inizio di ogni anno scolastico e almeno ogni tre mesi.

 art. 22   ORDINE DEL GIORNO

E’ stilato dal Presidente che vi inserisce gli argomenti che ritiene doveroso sottoporre all’esame del Consiglio nel rispetto delle competenze attribuite all’organo.                                                                                                  Il Presidente è tenuto a porre all’ordine del giorno gli argomenti proposti dal Presidente della Giunta e da metà più uno dei membri del Consiglio stesso. L’ordine del giorno deve contenere specificamente gli argomenti in discussione. In casi urgenti e di comprovata necessità è ammessa la trattazione di singoli argomenti in aggiunta all’O.d.G. purché in tal caso sia avanzata esplicita richiesta all’inizio della seduta da parte del presidente della Giunta o di metà più uno dei componenti. La richiesta comunque deve essere accolta dal Consiglio stesso a maggioranza.

art. 23   ORARIO DELLE RIUNIONI

Le riunioni del Consiglio di Circolo hanno luogo in giorni non festivi e non in ore notturne e comunque in orario non coincidente con quello delle lezioni.. Nel caso in cui non fosse stata completata la trattazione dei vari argomenti all’O.d.G. la seduta verrà aggiornata in data concordata in seno al Consiglio stesso e possibilmente entro e non oltre 10 giorni dalla data in cui si effettua la riunione.

art. 24   VALIDITÀ DELLE RIUNIONI

I componenti il Consiglio di Circolo debbono allontanarsi dalla sala delle riunioni durante la discussione e la votazione, quando trattasi di fatti concernenti parenti fino al IV grado o del coniuge.

art. 25   SVOLGIMENTO DEI LAVORI

La discussione avviene soltanto sui temi dell’ordine del giorno. Il Presidente, può fissare i termini massimi entro cui contenere ogni intervento. L’ordine degli interventi è quello cronologico delle richieste pervenute al Presidente.

art. 26   DELIBERAZIONI

Le deliberazioni sono di regola adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni particolari prescrivano diversamente. La maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio è richiesta per l’approvazione del Regolamento e per le sue successive modificazioni.

La maggioranza assoluta è richiesta altresì per l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, e/o per appello nominale.

Devono essere effettuate a scrutinio segreto solo quando trattasi di questioni concernenti persone.

In caso di votazioni a scrutinio segreto, il Presidente viene assistito da due scrutatori da lui scelti di volta in volta tra i membri del Consiglio.

Iniziata la votazione non è concessa la parola e nessuno può allontanarsi dalla sala delle riunioni fino alla comunicazione dell’esito della votazione stessa.

art. 27   PUBBLICITÀ ATTI

In ottemperanza all’art. 27 del D.P.R. n. 416 e alle disposizioni attualmente in vigore, sono resi pubblici solo gli atti del Consiglio, ossia le delibere.

L’affissione all’albo avviene, in via ordinaria, entro il termine di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio.

La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di dieci giorni. Per lo stesso periodo il verbale è conservato in segreteria ed è a disposizione di tutti i consiglieri, insieme a tutta la documentazione relativa ai lavori del Consiglio.

Non sono soggetti a pubblicazioni gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato.

art. 28   DIRITTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO

Durante l’orario d’ufficio, presso gli uffici di segreteria e della Presidenza sono a disposizione dei membri del Consiglio tutti gli atti e i documenti, copia delle leggi e circolari pervenute alla scuola e relative a materie di competenza del Consiglio di Circolo.

art. 29   ELEZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO E DEL VICEPRESIDENTE

Il Presidente è eletto secondo le modalità previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 416. A parità di voti si ripete la votazione. Dopo altre votazioni di disparità (due o al massimo tre) risulta eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di preferenze nelle elezione del Consiglio di Circolo.

Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio tra i rappresentanti dei genitori con le stesse modalità previste per le elezioni del Presidente.La votazione per l’elezione del Presidente e del Vice Presidente è segreta

art. 30   ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Oltre ad assicurare il regolare svolgimento dei lavori del Consiglio, il Presidente ha come obiettivo principale della propria iniziativa quello di raccogliere la più ampia informazione, di stimolare la collaborazione dei consiglieri, per agevolare la migliore e più proficua partecipazione di tutti i componenti alla vita della scuola.

In particolare:

a) Convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori;

b) Esamina le proposte della Giunta, dei membri del Consiglio e degli Organi della scuola;

c) Previa deliberazione del Consiglio, prende contatti con i Presidenti dei Consigli di altri Circoli ai fini di quanto previsto dall’art. 6 del D.P.R. n. 416.

art. 31   ATTRIBUZIONE DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO

Tutte le attribuzioni del Presidente sono devolute al Vice Presidente eletto, in caso di assenza o impedimento del Presidente stesso

art. 32   NOMINA DEL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

Le funzioni di segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso.

art. 33   FUNZIONI DEL SEGRETARIO

Il segretario ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori del Consiglio e di sottoscrivere unitamente al Presidente, oltre al processo verbale, gli atti e le deliberazioni da affiggere all’albo. Le stesse, a tal fine, vanno prodotte all’ufficio di segreteria entro 5 giorni dalla data di riunione del Consiglio stesso.

art. 34   ELEZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva è composta ed eletta secondo le modalità previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 416.

art. 35   PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Il Presidente della Giunta Esecutiva è di diritto il Dirigente Scolastico.

In caso di assenza, le funzioni di presidente saranno svolte dal docente delegato ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 416.

art. 36   SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il capo dei servizi di segreteria è segretario della Giunta Esecutiva di diritto.

art. 37   CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico, di sua iniziativa, e quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

art. 38   VALIDITÀ DELLE RIUNIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Le riunioni della Giunta Esecutiva sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti in carica.

art. 39   ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva svolge compiti istruttori e di proposta al Consiglio di Circolo per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola. La Giunta predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio di Circolo - fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso - e cura l’esecuzione delle relative delibere.

art. 40   DIRITTI DELL’UTENZA

1) I genitori degli alunni hanno diritto ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della Scuola .

2) I genitori degli alunni esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività aggiuntive facoltative e opzionali offerte dalla Scuola.

5) Gli alunni stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.

6) La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a) Un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona ed un servizio educativo- didattico di qualità;

b) Offerte formative aggiuntive e integrative;

c) Iniziative concrete a favore di alunni diversamente abili e/o culturalmente svantaggiati: insegnamenti di sostegno e attività di recupero per le varie discipline in orario curriculare e integrative in orario extracurriculare ; progetti di prevenzione e di recupero della dispersione scolastica;

d) La salubrità e la sicurezza degli ambienti che debbono essere adeguati ai bisogni di tutti gli studenti e in modo particolare a quelli diversamente abili.

e) La disponibilità di una adeguata strumentazione tecnologica;

f) Servizi di educazione alla prevenzione delle patologie e di sostegno.

art. 41   DOVERI DEGLI ALUNNI

 

Gli alunni sono tenuti:

  • a frequentare regolarmente le lezioni, a seguire con attenzione e ad assolvere alle consegne dei docenti;

  • ad avere nei confronti del Dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni il massimo rispetto;

  • ad osservare le disposizioni riguardanti le norme di sicurezza, protezione e prevenzione vigenti nella scuola;

  • ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici per evitare di danneggiarli e a comportarsi in maniera da non arrecare danno agli arredi e a tutto ciò che è patrimonio della Scuola.

art. 42   VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Per la vigilanza sugli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l’uscita dalla medesima valgono le norme seguenti:

a) gli alunni entrano nella scuola al suono della campana e sono accolti dal personale docente che ha l'obbligo della vigilanza;

b) qualora gli alunni debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, il Dirigente ne valuterà i motivi informandone preventivamente i genitori tramite gli insegnanti di classe, salvo che l’uscita prima del termine delle lezioni venga richiesta dai medesimi: i bambini possono essere affidati solo ai genitori o, nel caso di coniugi separati, al genitore cui il tribunale ha concesso l’affidamento;

c) durante l’intervallo delle lezioni, che è di quindici minuti, il personale docente di turno vigila sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio e danno alle persone o alle cose. Durante tale intervallo gli alunni potranno accedere ai servizi igienici. Il personale ausiliario vigilerà a che gli alunni non si attardino nei servizi igienici e/o lungo i corridoi o nei locali attigui;

d) gli alunni non dovranno mai essere lasciati soli nelle aule. Gli insegnanti, in caso di assoluta necessità e per assenze di breve durata, devono affidare la classe ad un collaboratore scolastico;

e) al termine delle lezioni, l’uscita degli alunni avviene con la vigilanza del personale docente di turno e del personale ausiliario;

f)  in caso di malessere improvviso degli alunni la scuola provvederà ad avvisare telefonicamente la famiglia. Nei casi di maggiore gravità, e ogni qualvolta se ne ravviserà la necessità, si ricorrerà al soccorso pubblico (per gli interventi sanitari del caso).

art. 43   VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

1) Le classi prime, seconde, terze, quarte e  quinte  potranno   effettuare  gite nell’ambito del territorio della regione.  Le visite  guidate e  viaggi di istruzione avranno la durata di un solo giorno.          Per  eventuali ulteriori iniziative occorre acquisire preventivamente il parere del Consiglio. I relativi progetti dovranno essere presentati  all’ufficio di  segreteria entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno scolastico cui si riferiscono.

2) Vengono designati come accompagnatori, con relativi compiti di vigilanza, gli insegnanti di classe e, in caso di loro assenza, i docenti di ruolo e/o non di ruolo cui la classe viene temporaneamente affidata.

3) Nell’ambito delle disponibilità della scuola si valuterà la possibilità di assegnare ad ogni gruppo di due o tre classi, in rapporto al numero degli alunni, un altro docente o un rappresentante del personale non docente con il compito di collaborare alla vigilanza degli alunni.

4) Per quanto riguarda l’eventuale partecipazione dei genitori essa sarà consentita solo al rappresentante di classe o in sua vece ad un altro genitore su valutazione del docente che cura l’iniziativa. Sono ammessi alla partecipazione i genitori degli alunni portatori di H o di patologie particolari nel numero di 1 per ogni alunno e, nel caso di alunni ricoverati in istituti, il legale rappresentante dell’Istituto stesso o, in sua sostituzione, un delegato.

La relativa spesa non potrà gravare sul bilancio della scuola.

5) La partecipazione delle varie classi è consentita solo nel caso in cui sia stata data l’adesione all’iniziativa da parte di almeno i 2/3 degli alunni.

6) Tutti i partecipanti (compresi gli insegnanti, i genitori, i rappresentanti del personale non docente e/o di Circolo) alle gite di istruzione dovranno essere coperti da polizza assicurativa.

7) Le spese relative all’effettuazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione programmati saranno sostenuti con le quote di partecipazione a carico degli alunni, che dovranno essere di modeste entità e con contributi eventualmente stanziati dal comune sulla base delle richieste avanzate dalla scuola. Nel caso di disponibilità potrà essere valutata la possibilità di assegnare un contributo a carico del bilancio della scuola.

art. 44   ESCURSIONI E VISITE GUIDATE

Per escursioni e visite guidate da realizzare nell’ambito dell’orario scolastico (ore 8,00 ore 14,00) è sufficiente l’autorizzazione del Dirigente Scolastico e l’acquisizione del consenso da parte delle famiglie quando le stesse richiedono l’utilizzazione del mezzo di trasporto e non comportano spese a carico del bilancio della scuola.Tutti i partecipanti comunque debbono essere coperti da polizze assicurative.

art. 45   PASSEGGIATE DIDATTICHE

Per le passeggiate didattiche da tenersi nelle immediate adiacenze della scuola e comunque nell’ambito del comune è sufficiente acquisire, all’inizio di ogni anno scolastico, le relative autorizzazioni da parte delle famiglie ed informare preventivamente il Dirigente.

art. 46   RESPONSABILITÀ DEI DOCENTI

I docenti organizzatori di gite di istruzione, escursioni e visite guidate, passeggiate didattiche sono tenuti a garantire il rispetto dei criteri sopraindicati e, nel caso di eventuali problemi derivanti da inosservanza, verranno ritenuti personalmente responsabili.

art. 47   PASSEGGIATE ED ESCURSIONI DIDATTICHE SCUOLA DELL’INFANZIA

I bambini che frequentano la scuola dell’infanzia potranno effettuare passeggiate ed escursioni didattiche nell’ambito del territorio comunale a condizione che per ogni sezione possa essere garantita la vigilanza da parte di due docenti o almeno di un docente e un collaboratore scolastico.

E’ necessario, al fine di realizzare le suddette iniziative, acquisire preventivamente l’autorizzazione scritta da parte dei genitori e, nel caso di utilizzazione di mezzo di trasporto, è indispensabile la copertura assicurativa.

art. 48   COPERTURE ASSICURATIVE

Il Consiglio delibera di aderire alla stipulazione di polizza assicurativa che preveda la copertura di rischi connessi allo svolgimento dell’attività didattica e alla realizzazione di eventuali iniziative programmate dagli Organi scolastici per tutti gli alunni , gli operatori scolastici e genitori e/o rappresentanti di Istituto per i quali è prevista la partecipazione ad attività programmate dalla scuola.

L’assicurazione non è obbligatoria, ma, costituendo la stessa presupposto indispensabile alla realizzazione di iniziative varie programmate dalla scuola (vedi art. 50 e 51) sarebbe auspicabile che alla stessa aderissero tutti gli alunni e gli operatori scolastici.

La stipulazione della polizza assicurativa avverrà nei tempi e nei modi stabiliti dall’ufficio del Dirigente e di cui sarà data informazione tramite apposita circolare interna.

Gli insegnanti sono tenuti ad allegare al registro di classe copia dell’elenco degli alunni assicurati e non.

Durante il corso dell’anno non sono previste integrazioni ad eccezione che per gli alunni di nuova iscrizione o che si sono trasferiti da altre scuole.

Tutte le richieste di integrazione comunque debbono pervenire all’ufficio di Segreteria entro e non oltre il giorno 31 gennaio dell’anno scolastico in corso. l’ufficio di segreteria provvederà a richiedere l’integrazione della polizza assicurativa entro i 15 giorni successivi alla data suddetta. Fino a quel momento gli alunni e/o gli operatori per i quali è stata richiesta l’integrazione risultano sprovvisti di copertura assicurativa.

art. 49   UTILIZZAZIONE DI LOCALI SCOLASTICI

- L’uso della palestra, dei laboratori e della sala lettura è regolamentato dai prospetti orari allegati annualmente al P. O. F.

- Su richiesta scritta e motivata da parte di Enti o Associazioni, per lo svolgimento di attività che non perseguono fini di lucro, può essere concessa l’utilizzazione dei locali scolastici in orari non coincidenti con quelli delle lezioni. Il Consiglio esprime parere favorevole in merito alle eventuali richieste di utilizzazione di breve durata che verranno prodotte. Viene affidato il compito di disporre l’eventuale utilizzazione al Dirigente Scolastico.

art. 50   ADESIONE A MANIFESTAZIONI DI CARATTERE CULTURALE RICREATIVO

La scuola aderirà a manifestazioni di carattere culturale e ricreativo quali spettacoli di circo, proiezioni, mostre, tornei etc. a seguito valutazione degli operatori scolastici. È fatta salva l’iniziativa del Consiglio stesso.

art. 51   ISCRIZIONE  ALLA SCUOLA  DELL’INFANZIA

Verranno accolte tutte le domande prodotte entro i termini regolari previsti per la presentazione delle domande di iscrizione.

In caso di disponibilità di posti e/o di particolari esigenze verranno accolte anche le domande eventualmente presentate dopo la scadenza dei termini suddetti.

art. 52   AMMISSIONE ALLA FREQUENZA

I bambini verranno ammessi alla frequenza sulla base delle seguenti priorità:

1) bambini già frequentanti per i quali sia stata prodotta domanda di conferma di iscrizione;

2) residenti nel comune di Scordia:

a) che compiono i 5 anni di età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico per il quale è richiesta l’iscrizione;

b) figli di mamme lavoratrici (la condizione di mamma lavoratrice deve essere debitamente documentata);

c) bambini che hanno particolari gravi esigenze di carattere medico - psico - terapeutico che ne consigliano l’inserimento nella scuola materna (la suddetta condizione deve essere documentata con apposita certificazione medico - specialistica);

d) che hanno particolari gravi situazioni di carattere familiare debitamente documentata (figli di carcerati, bambini abbandonati dai genitori, ecc.)

3) bambini di 5 anni o che compiono i 5 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico per cui viene richiesta l’iscrizione "non residenti", ma abitanti in territorio immediatamente limitrofo:

4) residenti in ordine di età;

5) bambini non residenti nello stesso comune in ordine di età.

art. 53   LISTE DI ATTESA

L’ufficio di Segreteria provvederà a pubblicare all’albo entro i 15 giorni successivi, l’elenco dei bambini ammessi alla frequenza e l’elenco dei bambini inseriti in lista d’attesa per le richieste eccedenti i posti disponibili.

Eventuali motivati reclami avverso la compilazione dei suddetti elenchi possono essere prodotti all’ufficio di Segreteria entro e non oltre i 15 giorni dalla data di pubblicazione.

Gli stessi verranno esaminati in tempo utile e comunque prima dell’inizio dell’attività didattica. Scaduti tali termini gli elenchi diventano definitivi e non sono più ammessi reclami.

art. 54   AMMISSIONE ALLA FREQUENZA DURANTE IL CORSO DELL’ANNO

Considerato che la scuola dell’infanzia oltre a svolgere compiti di carattere preminentemente educativo, espleta anche una funzione di carattere sociale, verrà consentita l’ammissione alla frequenza dei bambini in lista d’attesa secondo i criteri di priorità precedentemente stabiliti anche durante il corso dell’anno scolastico nel caso in cui si verifichino disponibilità di posti. Saranno evitati inserimenti nel periodo conclusivo dell’anno scolastico tranne che in caso di comprovata necessità e opportunità.

Le insegnanti, ognuna per la propria sezione, sono tenute a comunicare tempestivamente per iscritto le disponibilità dei posti che man mano, a qualsiasi titolo, si rendono vacanti.

art. 55  ACCESSO DEL PUBBLICO E DEI GENITORI NELLA SCUOLA E NEGLI UFFICI

Il pubblico viene ricevuto nella scuola e negli uffici di Segreteria nei giorni e nelle ore stabiliti.

Nessuno può accedere ai locali scolastici senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Non è consentito ai genitori degli alunni accedere nei locali scolastici durante gli orari di svolgimento delle attività didattiche. In caso di ritardo gli alunni verranno affidati al personale ausiliario che provvederà ad accompagnarli in classe.

art. 56   FORMAZIONE E COMPOSIZIONE CLASSI SCUOLA PRIMARIA

Sulla base delle domande di iscrizione presentate, le classi verranno formate nel rispetto dei sottoindicati criteri generali:

· distribuzione equa degli alunni di sesso maschile e femminile nelle varie sezioni;

· conservazione di piccoli gruppi di provenienza ;

· equa distribuzione degli alunni appartenenti alle medesime fasce di livello;

· inserimento degli alunni ripetenti in sezioni con minor numero di alunni tenendo presente l’esigenza, nei limiti del possibile, di non effettuare inserimenti in classi che accolgono alunni diversamente abili e cercando di evitare che più alunni ripetenti confluiscano nella stessa classe.

Nello stesso modo si opererà per l’eventuale inserimento di alunni diversamente abili, tenendo presente comunque, in via prioritaria, di criteri di opportun









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Pubblicato su: 2006-11-23 (1608 letture)

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