REGOLAMENTO INTERNO DOCENTI A. SC. 2009/10
Art. 1. NORME COMUNI
I docenti in servizio alla prima ora di lezione sono
tenuti a trovarsi nell’edificio 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, per
assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni. I docenti dell’ultima ora
dovranno assistere all’uscita degli alunni medesimi.
Durante le lezioni non si possono dimettere dalla
scuola gli alunni per i quali non sia stata presentata richiesta scritta e
motivata al Dirigente Scolastico. La richiesta non sarà comunque accolta se
l’alunno non sarà prelevato da un genitore o da persona espressamente
autorizzata dai genitori, all’inizio dell’anno scolastico, previa presentazione
del documento di riconoscimento.
E’ compito del docente della prima ora procedere ad un
accurato controllo giornaliero delle assenze e dei ritardi ed alla registrazione
puntuale delle giustificazioni prodotte o mancanti sul registro di classe.
L’insegnante accetta l’alunno in ritardo, riservandosi
di avvertire la Direzione, se i ritardi dovessero ripetersi. Gli alunni che,
eccezionalmente, dovessero giungere in ritardo, saranno affidati al personale
ausiliario il quale provvederà ad accompagnare i bambini nelle rispettive
classi; in tal modo si eviterà l’interruzione delle lezioni determinata
dall’eventuale entrata dei genitori nelle aule.
Le assenze ed i ritardi vanno sempre giustificati dopo
5 giorni consecutivi di mancanza da scuola, non dichiarati preventivamente dai
genitori; gli alunni saranno riammessi a scuola dopo previa presentazione del
certificato medico.
In caso di assenza prolungata (5/+ gg.) l’insegnante
acquisisce il certificato medico attestante l’idoneità dell’alunno a riprendere
la frequenza delle lezioni e lo conserverà nel registro di classe. Non si
possono accettare a scuola bambini sprovvisti del certificato medico di
riammissione se previsto.
Le assenze superiori a 5 giorni, non dipendenti da
malattia, vanno segnalate anticipatamente dai genitori al Dirigente Scolastico.
Non è consentito convocare i genitori durante l’orario
scolastico senza aver chiesto preventivamente l’autorizzazione al Dirigente
Scolastico.
Art. 2 VIGILANZA
E’ compito dei docenti garantire l’ordinato andamento
delle lezioni, assicurando la propria presenza in classe/sezione e la rapidità
dei cambi a fine ora; cureranno, inoltre, di evitare l’uscita dall’aula di più
di uno studente alla volta per qualunque ragione.
Ogni insegnante accompagna gli alunni nell’aula e, per
la durata delle lezioni, non li lascia mai soli. Egli è responsabile
dell’andamento disciplinare della classe. Se per gravi motivi l’insegnante deve
lasciare la classe, non abbandona l’aula prima di aver affidato gli alunni ad un
insegnante in compresenza o al collaboratore scolastico del suo corridoio o del
suo piano. Se tutto ciò non fosse possibile, procede allo smistamento degli
alunni nelle varie classi preferibilmente del ciclo di appartenenza.
L’attività scolastica deve essere svolta in classe, nei
laboratori o in palestra senza recare disturbo all’esterno; non è permesso agli
alunni allontanarsi per attività che si svolgano senza la diretta sorveglianza
dell’insegnante o di personale scolastico specificatamente autorizzato.
Eventuali attività didattiche di carattere eccezionale che
si svolgano al di fuori delle classi devono essere preventivamente concordate e
approvate dal Dirigente Scolastico.
Ciascun docente non consentirà l’uscita di più di un
alunno per volta per recarsi ai bagni prima delle ore 9.00 (eccetto casi di
assoluta necessità). Tenuto conto dell’orario scolastico di sei ore, si
prevedono due pause: dalle ore 10.00 alle ore 10.20 e dalle ore 12.00 alle ore
12.15. Durante l’intervallo ciascun docente avrà la responsabilità sul corretto
comportamento di ogni alunno, adottando tutte le misure che riterrà necessarie
non escludendo la possibilità di interromperlo prima del limite fissato.
L’insegnante, inoltre, garantisce la vigilanza sugli alunni sia nei corridoi sia
all’interno della classe, assiste gli alunni e fa in modo che ogni suo alunno
acquisti e e mantenga l’autocontrollo e la disciplina nel rispetto di sè e degli
altri. L’intervallo costituisce anche una buona occasione per gli insegnanti per
conoscere meglio i propri allievi.
In spirito di collaborazione, ciascun docente potrà
vigilare anche sul comportamento degli alunni non appartenenti alla propria
classe, segnalando all’Ufficio eventuali violazioni commesse da tali alunni.
I docenti garantiranno la propria presenza e la
vigilanza anche durante eventuali momenti didattici svolti al di fuori
dell’aula. Qualora abbiano la necessità di allontanarsi dall’aula, sarà loro
cura chiedere l’intervento del collaboratore scolastico del piano per vigilare
sugli allievi. (CCNL 2006-2009 TAB. A AREA A).
Non è consentito allontanare dall’aula gli alunni senza
aver prima provveduto alla loro custodia.
Art. 3 OBBLIGHI
Gli obblighi di lavoro del personale docente sono
funzionali all’orario di servizio stabilito dal piano di attività e sono
finalizzate allo svolgimento dell’attività di insegnamento e di tutte le
attività di programmazione, di progettazione, ricerca, valutazione e
documentazione necessarie all’efficace svolgimento dei processi formativi.
A tale fine terrà costantemente aggiornato in ogni sua
parte il registro personale e quello di classe.
Ogni docente avrà cura di non impartire lezioni private
ad alunni della propria scuola e di informare il Dirigente Scolastico delle
lezioni private eventualmente impartite.
Ogni docente che esercita la libera professione è
tenuto a chiedere al Dirigente Scolastico l’autorizzazione.
L’insegnante è tenuto a preavvisare in tempo utile
quando, per legittimo impedimento, non possa trovarsi sul luogo di lavoro in
orario, L’eventuale ritardo deve essere giustificato, a voce, al
Dirigente Scolastico.
L’assenza per malattia deve essere comunicata
tempestivamente telefonando in segreteria, non oltre le ore 7.45 del giorno in
cui essa si verifica anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.
L’insegnante presenterà entro 2 giorni formale richiesta, allegando il
certificato medico che è richiesto anche solo per un giorno.
I vari permessi retribuiti dovranno essere debitamente
documentati, anche al rientro, o autocertificati in base alle leggi vigenti.
La richiesta di permesso breve deve pervenire
almeno 2 giorni prima, essere motivata ed autorizzata dal Dirigente scolastico e
vistata anche dal docente collaboratore.
E’ obbligo del docente che è stato assente da scuola
per qualsiasi motivo aggiornarsi sul contenuto delle circolari emesse
dall’ufficio del dirigente; la mancata firma per presa visione non giustifica la
non conoscenza delle comunicazioni diramate.
Art. 4 REGISTRI
Ogni insegnante, prima degli scrutini, deve controllare
e tenere aggiornato il registro di classe. Tutti i registri non possono essere
portati fuori dalla scuola.
Art. 5 VERBALI
Vanno consegnati, in originale o copia controfirmata in
Direzione, negli appositi registri, entro 5 giorni dalla data della riunione.
Art. 6 TELEFONO CELLULARE
L’uso del telefono cellulare costituisce elemento di
disturbo dell’attività didattica e mancanza di rispetto nei confronti degli
alunni (C.M. 25.08.1998 n. 362 prot. n. 30885/BL); pertanto, tali apparecchi,
durante le ore di lezione, dovranno restare spenti. Una deroga è consentita solo
in presenza di gravi motivi familiari.
E’ vietato l’uso del telefono portatile a tutto il
personale scolastico durante le lezioni e le riunioni degli organi collegiali.
L’uso del telefono delle scuole è consentito solo per motivi attinenti alla
funzionalità dell’istituzione scolastica; non sono consentite, se non per motivi
eccezionali, telefonate private. Gli insegnanti che dovessero essere chiamati al
telefono durante l’orario di lavoro, dovranno provvedere alla custodia dei
propri alunni anche tramite altri docenti o personale A.T.A. E’ assolutamente
vietato l’uso del telefono cellulare durante le ore di lezione, da parte di
docenti ed alunni; in caso di inadempienza da parte degli alunni, al 3°
richiamo, si procederà al sequestro dell’apparecchio, che sarà restituito solo
ai genitori. Docenti, non docenti e alunni sono tenuti a tenere spenti gli
apparecchi durante le lezioni.
Art. 7 TELEFONO DI SERVIZIO
Il telefono, il fax ed internet dell’Istituto possono
essere usati esclusivamente per motivi di servizio, in riferimento ad attività
deliberate. In casi eccezionali ed urgenti, previa autorizzazione del D. S.,
potranno essere usati per esigenze personali.
Art. 8 SEGRETO D’UFFICIO
I docenti hanno l’obbligo di non divulgare e di non
utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispongono per ragioni
d’ufficio ( D.Lgs. 30/06/2003 n. 196).
Art. 9 DIVIETO DI FUMARE
Nei locali aperti al pubblico vige il divieto di
fumare; tale divieto, quindi, è in vigore in tutto l’edificio scolastico,
servizi inclusi, ed in qualunque momento.
Art. 10 FARMACI A SCUOLA
Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici non sono
autorizzati a somministrare farmaci di qualsiasi genere agli alunni.
Art. 11 LABORATORI/PALESTRA
E’ fatto obbligo a chiunque di rispettare i regolamenti
dei laboratori, stabiliti dal responsabile della sicurezza in accordo con i
responsabili di laboratorio. L’utilizzo della palestra, del laboratorio
artistico e di quelli di informatica e lettura avviene secondo un calendario
concordato con i responsabili designati.
Art. 12 DISPOSIZIONI PER
CLASSE ASSENTE
In caso di sospensione delle lezioni nelle proprie
classi per viaggi, visite didattiche, eventi non previsti (assenze di classe) i
docenti dovranno mettersi a disposizione della scuola per eventuali supplenze.
Art. 13 FOTOCOPIE
Le macchine fotocopiatrici possono essere usate per
motivi esclusivamente didattici (art. 10, com. 3, all. 2 CCNL).
Il docente, qualora abbia la necessità di effettuare
fotocopie, dovrà rivolgersi al collaboratore scolastico addetto.
Art. 14 MALORI E INFORTUNI
In caso di infortunio o di malore degli alunni, gli
insegnanti devono:
prestare immediatamente soccorso
1 – in relazione alla gravità dell’evento, devono essere
avvertiti i genitori nel minor tempo possibile e con qualsiasi mezzo o persona a
disposizione (a questo proposito sul registro di classe deve essere segnato il
numero telefonico di casa o, comunque, di dove sia possibile rintracciare i
genitori);
2 – se non sia possibile avvertire i genitori o ci sia
urgenza di prestare soccorso medico all’alunno, chiamare il 118, dopo aver
affidato la custodia, del resto della classe ai colleghi o ad un collaboratore
scolastico del piano;
3 – far pervenire tempestivamente al Dirigente il modello
di denuncia di infortunio debitamente compilato e sottoscritto.
Art. 15 RAPPORTI SCUOLA –
FAMIGLIA
I docenti curano i rapporti con i genitori degli alunni
delle rispettive classi.
I rapporti con la famiglia si svolgono mediante
l’avvertimento tempestivo, tramite la segreteria, in casi di scarso profitto e
di note disciplinari degli allievi, tenendosi inoltre costantemente in contatto
con il coordinatore di classe e il collaboratore del Dirigente. Ciò al fine di
cercare le soluzioni più opportune e “mirate” ad un recupero individualizzato.
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