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Regolamento Interno Docenti





REGOLAMENTO INTERNO DOCENTI A. SC. 2009/10

 

Art. 1. NORME COMUNI

   I docenti in servizio alla prima ora di lezione sono tenuti a trovarsi nell’edificio 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni. I docenti dell’ultima ora dovranno assistere all’uscita degli alunni medesimi.

   Durante le lezioni non si possono dimettere dalla scuola gli alunni per i quali non sia stata presentata richiesta scritta e motivata al Dirigente Scolastico. La richiesta non sarà comunque accolta se l’alunno non sarà prelevato da un genitore o da persona espressamente autorizzata dai genitori, all’inizio dell’anno scolastico, previa presentazione del documento di riconoscimento.

   E’ compito del docente della prima ora procedere ad un accurato controllo giornaliero delle assenze e dei ritardi ed alla registrazione puntuale delle giustificazioni prodotte o mancanti sul registro di classe.

   L’insegnante accetta l’alunno in ritardo, riservandosi di avvertire la Direzione, se i ritardi dovessero ripetersi. Gli alunni che, eccezionalmente, dovessero giungere in ritardo, saranno affidati al personale ausiliario il quale provvederà ad accompagnare i bambini nelle rispettive classi; in tal modo si eviterà l’interruzione delle lezioni determinata dall’eventuale entrata dei genitori nelle aule.

   Le assenze ed i ritardi vanno sempre giustificati dopo 5 giorni consecutivi di mancanza da scuola, non dichiarati preventivamente dai genitori;  gli alunni saranno riammessi a scuola dopo previa presentazione del certificato medico.

   In caso di assenza prolungata  (5/+ gg.) l’insegnante acquisisce il certificato medico attestante l’idoneità dell’alunno a riprendere la frequenza delle lezioni e lo conserverà nel registro di classe.    Non si possono accettare a scuola bambini sprovvisti del certificato medico di riammissione se previsto.

    Le assenze superiori a 5 giorni, non dipendenti da malattia, vanno segnalate anticipatamente dai genitori al Dirigente Scolastico.

    Non è consentito convocare i genitori durante l’orario scolastico senza aver chiesto preventivamente l’autorizzazione al Dirigente Scolastico.

 

Art. 2 VIGILANZA

   E’ compito dei docenti garantire l’ordinato andamento delle lezioni, assicurando la propria presenza in classe/sezione e la rapidità dei cambi a fine ora; cureranno, inoltre, di evitare l’uscita dall’aula di più di uno studente alla volta per qualunque ragione.

   Ogni insegnante accompagna gli alunni nell’aula e, per la durata delle lezioni, non li lascia mai soli. Egli è responsabile dell’andamento disciplinare della classe. Se per gravi motivi l’insegnante deve lasciare la classe, non abbandona l’aula prima di aver affidato gli alunni ad un insegnante in compresenza o al collaboratore scolastico del suo corridoio o del suo piano. Se tutto ciò non fosse possibile, procede allo smistamento degli alunni nelle varie classi preferibilmente del ciclo di appartenenza.

   L’attività scolastica deve essere svolta in classe, nei laboratori o in palestra senza recare disturbo all’esterno; non è permesso agli alunni allontanarsi per attività che si svolgano senza la diretta sorveglianza dell’insegnante o di personale scolastico specificatamente autorizzato.

Eventuali attività didattiche di carattere eccezionale che si svolgano al di fuori delle classi devono essere preventivamente concordate e approvate dal Dirigente Scolastico.

   Ciascun docente non consentirà l’uscita di più di un alunno per volta per recarsi ai bagni prima delle ore 9.00 (eccetto casi di assoluta necessità). Tenuto conto dell’orario scolastico di sei ore, si prevedono due pause: dalle ore 10.00 alle ore 10.20 e dalle ore 12.00 alle ore 12.15. Durante l’intervallo ciascun docente avrà la responsabilità sul corretto comportamento di ogni alunno, adottando tutte le misure  che riterrà necessarie non escludendo la possibilità di interromperlo prima del limite fissato. L’insegnante, inoltre, garantisce la vigilanza sugli alunni sia nei corridoi sia all’interno della classe, assiste gli alunni e fa in modo che ogni suo alunno acquisti e e mantenga l’autocontrollo e la disciplina nel rispetto di sè e degli altri. L’intervallo costituisce anche una buona occasione per gli insegnanti per conoscere meglio i propri allievi.

   In spirito di collaborazione, ciascun docente potrà vigilare anche sul comportamento degli alunni non appartenenti alla propria classe, segnalando all’Ufficio  eventuali violazioni commesse da tali alunni.

   I docenti garantiranno la propria presenza e la vigilanza anche durante eventuali momenti didattici svolti al di fuori dell’aula. Qualora abbiano la necessità di allontanarsi dall’aula, sarà loro cura chiedere l’intervento del collaboratore scolastico del piano per vigilare sugli allievi. (CCNL 2006-2009  TAB. A   AREA A).

   Non è consentito allontanare dall’aula gli alunni senza aver prima provveduto alla loro custodia.

 

Art. 3 OBBLIGHI

   Gli obblighi di lavoro  del personale docente sono funzionali all’orario di servizio stabilito dal piano di attività e sono finalizzate allo svolgimento dell’attività di insegnamento e di tutte le attività di programmazione, di progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all’efficace svolgimento dei processi formativi.

   A tale fine terrà costantemente aggiornato in ogni sua parte il registro personale e quello di classe.

   Ogni docente avrà cura di non impartire lezioni private ad alunni della propria scuola e di informare il Dirigente Scolastico delle lezioni private eventualmente impartite.

   Ogni docente che esercita la libera professione è tenuto a chiedere al Dirigente Scolastico l’autorizzazione.

   L’insegnante è tenuto a preavvisare in tempo utile quando, per legittimo impedimento, non possa trovarsi sul luogo di lavoro in orario, L’eventuale ritardo deve essere giustificato, a voce, al Dirigente Scolastico.

   L’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente telefonando in segreteria, non oltre le ore 7.45 del giorno in cui essa si verifica anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza. L’insegnante presenterà  entro 2 giorni formale richiesta, allegando il certificato medico che è richiesto anche solo per un giorno.

   I vari permessi retribuiti dovranno essere debitamente documentati, anche al rientro, o autocertificati in base alle leggi vigenti.

   La richiesta di permesso breve deve pervenire almeno 2 giorni prima, essere motivata ed autorizzata dal Dirigente scolastico e vistata anche dal docente collaboratore.

    E’ obbligo del docente che è stato assente da scuola per qualsiasi motivo aggiornarsi sul contenuto delle circolari emesse dall’ufficio del dirigente; la mancata firma per presa visione non giustifica la non conoscenza delle comunicazioni diramate.

 

Art. 4  REGISTRI

   Ogni insegnante, prima degli scrutini, deve controllare e tenere aggiornato il registro di classe. Tutti i registri non possono essere portati fuori dalla scuola.

 

Art. 5  VERBALI

   Vanno consegnati, in originale o copia controfirmata in Direzione, negli appositi registri, entro 5 giorni dalla data della riunione.

 

Art. 6    TELEFONO CELLULARE

   L’uso del telefono cellulare costituisce elemento di disturbo dell’attività didattica e mancanza di rispetto nei confronti degli alunni (C.M. 25.08.1998 n. 362 prot. n. 30885/BL); pertanto, tali apparecchi, durante le ore di lezione, dovranno restare spenti. Una deroga è consentita solo in presenza di gravi motivi familiari.

   E’ vietato l’uso del telefono portatile a tutto il personale scolastico durante le lezioni e le riunioni degli organi collegiali. L’uso del telefono delle scuole è consentito solo per motivi attinenti alla funzionalità dell’istituzione scolastica; non sono consentite, se non per motivi eccezionali, telefonate private. Gli insegnanti che dovessero essere chiamati al telefono durante l’orario di lavoro, dovranno provvedere alla custodia dei propri alunni anche tramite altri docenti o personale A.T.A. E’ assolutamente vietato l’uso del telefono cellulare durante le ore di lezione, da parte di docenti ed  alunni; in caso di inadempienza da parte degli alunni, al 3° richiamo, si procederà al sequestro dell’apparecchio, che sarà restituito solo ai genitori. Docenti, non docenti e alunni sono tenuti a tenere spenti gli apparecchi durante le lezioni.

 

Art. 7  TELEFONO DI SERVIZIO

   Il telefono, il fax  ed internet dell’Istituto possono essere usati esclusivamente per motivi di servizio, in riferimento ad attività deliberate. In casi eccezionali ed urgenti, previa autorizzazione del D. S., potranno essere usati per esigenze personali.

 

Art. 8  SEGRETO D’UFFICIO

   I docenti hanno l’obbligo di non divulgare e di non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispongono per ragioni d’ufficio ( D.Lgs. 30/06/2003 n. 196).

 

Art. 9  DIVIETO DI FUMARE

   Nei locali aperti al pubblico vige il divieto di fumare; tale divieto, quindi, è in vigore in tutto l’edificio scolastico, servizi inclusi, ed in qualunque momento.

 

Art. 10  FARMACI  A SCUOLA

  Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici non sono autorizzati a somministrare farmaci di qualsiasi genere agli alunni.

 

 

Art. 11  LABORATORI/PALESTRA

  E’ fatto obbligo a chiunque di rispettare i regolamenti dei laboratori, stabiliti dal responsabile della sicurezza in accordo con i responsabili di laboratorio. L’utilizzo della palestra, del  laboratorio artistico e di quelli di informatica e lettura  avviene secondo un calendario concordato con i responsabili designati.

 

Art. 12   DISPOSIZIONI PER CLASSE ASSENTE

  In caso di sospensione delle lezioni nelle proprie classi per viaggi, visite didattiche, eventi non previsti (assenze di classe) i docenti dovranno mettersi a disposizione della scuola per eventuali supplenze.

 

Art. 13  FOTOCOPIE

   Le macchine fotocopiatrici possono essere usate per motivi esclusivamente didattici (art. 10, com. 3, all. 2 CCNL).

   Il docente, qualora abbia la necessità di effettuare fotocopie, dovrà rivolgersi al collaboratore scolastico addetto.

 

Art. 14  MALORI E INFORTUNI

   In caso di infortunio o di malore degli alunni, gli insegnanti devono:

prestare immediatamente soccorso

1 – in relazione alla gravità dell’evento, devono essere avvertiti i genitori nel minor tempo possibile e con qualsiasi mezzo o persona a disposizione (a questo proposito sul registro di classe deve essere segnato il numero telefonico di casa o, comunque, di dove sia possibile rintracciare i genitori);

2 – se non sia possibile avvertire i genitori o ci sia urgenza di prestare soccorso medico all’alunno, chiamare il 118, dopo aver affidato la custodia, del resto della classe ai colleghi o ad un collaboratore scolastico del piano;

3 – far pervenire tempestivamente al Dirigente il modello di denuncia di infortunio debitamente compilato e sottoscritto.

 

Art. 15  RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA

   I docenti curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi.

   I rapporti con la famiglia si svolgono mediante l’avvertimento tempestivo, tramite la segreteria, in casi di scarso profitto e di note disciplinari degli allievi, tenendosi inoltre costantemente in contatto con il coordinatore di classe e il collaboratore del Dirigente. Ciò al fine di cercare le soluzioni più opportune e “mirate” ad un recupero individualizzato.









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Pubblicato su: 2008-11-09 (1567 letture)

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